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giovedì , 28 Marzo 2024

Aprire partita iva in Friuli Venezia Giulia: contributi per la formazione

TRIESTE – Dopo aver visto nel dettaglio i contributi per aprire partita iva in Friuli Venezia Giulia, vediamo oggi un’altra tipologia di contributo di cui possono godere attività professionali in regione, questa volta legata alla formazione professionale.
Si tratta di un contributo a fondo perduto dedicato alle spese di formazione sostenute nei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, associata o societaria.
A poterne godere, sia i professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali, sia i professionisti non ordinistici che siano aderenti ad associazioni inserite nel registro regionale previsto dall’ art. 4 della LR 13/2004, sia i professionisti non ordinistici, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nell’elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet.

Questo incentivo per poter aprire partita iva in Friuli Venezia Giulia ha come requisiti:

Aver iniziato l’attività professionale da non più di tre anni, decorrenti dalla data di apertura di partita IVA in forma individuale, associata o societaria
Residenza in Friuli Venezia Giulia;
Sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia;
Svolgimento esclusivamente di un’attività libera e professionale in forma individuale, associata o societaria
Anche chi ha aperto la partita iva da più di tre anni può beneficiare dei contributi per le spese di formazione professionale, ma solo se ha variato presso la competente Agenzia delle Entrate il codice attività (ATECO) relativo all’attività professionale per la quale viene chiesto il contributo.
Per questa tipologia di soggetti la data di inizio dell’attività professionale, da cui decorre il triennio, coincide con la data di variazione del codice attività (ATECO).
Inoltre, la domanda può essere presentata entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza del triennio, se è riferita esclusivamente a spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data della domanda ed effettuate nel triennio.

Il percorso formativo deve:

essere realizzato da organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università;
iniziare in una data compresa tra la data di inizio attività e la scadenza del triennio
concludersi, non oltre i dodici mesi successivi alla scadenza del triennio, con il rilascio di un titolo ovvero di un certificato rilasciato dall’ente erogatore che attesti le competenze acquisite nel percorso formativo;
Sono esclusi i percorsi svolti tramite formazione a distanza.
Le voci di spesa ammissibile al contributo sono:

spese di iscrizione per la frequenza del percorso formativo;
acquisto di testi connessi al percorso formativo;
premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate nell’interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi.
Se la sede del corso dista almeno 100 km dalla residenza del richiedente sono ammissibili anche:

spese di viaggio;
spese accessorie di soggiorno, calcolate con riferimento al paese estero di svolgimento del corso e alla durata del percorso formativo espresso in giorni, determinate in maniera forfettaria.
L’ammontare del contributo è pari:

al 90% delle spese ammissibili, qualora alla data di presentazione della domanda di contributo non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al fatturato;
al 70% delle spese ammissibili, qualora il volume d’affari desumibile dall’ultima dichiarazione iva presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall’ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro;
al 50% delle spese ammissibili, qualora il volume d’affari, desumibile dall’ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall’ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro;
al 30% delle spese ammissibili, qualora il volume d’affari, desumibile dall’ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall’ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro.
L’importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo di 10.000,00 euro.

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