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Emergenza Covid e Green Pass, quando va esibito?

22.01.2022 – 18.02 – Introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50. Nuove regole in materia di isolamento e quarantena, ora differenziate in base al proprio stato vaccinale. Una stretta che riguarda l’utilizzo dei trasporti da parte della cittadinanza. Un ulteriore giro di vite era atteso il 20 gennaio, con l’obbligo di green pass base (ottenibile anche solo con tampone) per accedere ai servizi alla persona (barbieri, parrucchieri ed estetisti); dal 1° febbraio, sarà obbligatorio per i pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali. Un ritorno a quello che voleva rimanere solo un brutto ricordo per i non vaccinati, con restrizioni che hanno il sapore del lockdown, quello di marzo 2020. Ma andiamo con ordine.
In primis chiariamo quali sono i tipi di certificazione verde e come vengono assegnati. Il green pass base: si ottiene con il vaccino, un tampone eseguito nelle ultime quarantotto ore o dopo la guarigione dal virus. Quello rafforzato, invece, viene consegnato con il ciclo vaccinale completo oppure dopo la negativizzazione.
Davvero poco rimane da fare per chi si oppone a esibirlo: dal 1° febbraio i non vaccinati (o non tamponati) potranno soddisfare esigenze alimentari e di prima necessità, esigenze di salute, esigenze di sicurezza e di giustizia. Parrucchieri, barbieri, estetisti, banche e finanziarie richiedono il Green Pass base dal 20 gennaio; dal 1° febbraio sarà necessario esibirlo anche nei negozi e nei centri commerciali, negli uffici pubblici, in posta, all’Inps e all’Inail. Scatta invece il 15 febbraio l’obbligo di Green Pass rafforzato sui luoghi di lavoro per gli over 50. Vediamo nel dettaglio quando non è richiesto il possesso di una delle certificazioni Covid.

ESIGENZE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ
– Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
– Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
– Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
– Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

ESIGENZE DI SALUTE
È sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie (di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto (dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221).

ESIGENZE DI GIUSTIZIA
È consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

mb.r

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