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Caffè bollente in alta quota, di chi è la responsabilità?

28.02.2022 – 14.38 – Siamo in volo da Maiorca a Vienna. La hostess si avvicina col carrello e il passeggero si fa servire un caffè, bello bollente. Il bicchiere viene appoggiato sul tavolino reclinabile, quello infisso allo schienale di fronte al viaggiatore, in attesa che si raffreddi. E la hostess si allontana per offrire ad altri le bevande. All’improvviso, per ragioni mai chiarite, il bicchiere si ribalta e il suo contenuto finisce addosso alla figlia di sei anni del passeggero che, una volta sbarcata a terra, chiede il risarcimento dei danni. Infatti, il caffè bollente le ha provocato delle ustioni di secondo grado, per cui pretende d’essere risarcita, chiedendo 8.500,00 euro.
La compagnia aerea risponde negando una propria responsabilità. Infatti, nessun incidente improvviso ed inatteso avrebbe fatto svicolare il bicchiere e rovesciare il suo contenuto. La compagnia aerea sostiene che sì, è responsabile degli incidenti connessi al trasporto aereo, ma che il rovesciamento del caffè non rientrerebbe in queste ipotesi. Non ci sarebbe nemmeno una sua colpa per avere servito una bevanda calda in un recipiente privo di coperchio, essendo questa una prassi abituale e socialmente adeguata.
La bambina non si arrende e chiede il risarcimento di danni in tutti i gradi di giudizio e la battaglia si incentra sulla nozione di “incidente” in base all’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, che prevede la responsabilità della compagnia aerea. Se “incidente” è solo quello connesso al trasporto aereo, allora nulla deve essere risarcito. Invece, se “incidente” è qualsiasi fatto accaduto a bordo, che abbia danneggiato qualcuno, allora la compagnia aerea deve pagare.
Il dubbio interpretativo viene sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che decide la vicenda “dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal dev’essere interpretato nel senso che la nozione d’«incidente» … ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aeromobile nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo.” In conclusione, la compagnia aerea è responsabile del caffè del padre, rovesciato addosso alla figlia di sei anni. A tutela di tutti i passeggeri, il caffè a bordo va servito tiepido. Se vi arriva freddo, è inutile lamentarsi: è per la nostra sicurezza. (Corte di Giustizia UE sentenza 19.12.19, causa C-532/18).
di Guendal Cecovini Amigoni

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