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Partite Iva forfettarie: obbligo di fatturazione elettronica da luglio

04.07.2022 – 13.20 – Negli ultimi tre anni e mezzo, cioè da quando è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, i contribuenti in regime forfettario hanno goduto dell’esonero. Ma il bonus è finito: dal primo di luglio, infatti, anche i professionisti con partita iva agevolata dovranno emettere fattura elettronica. La platea di partite Iva coinvolte è davvero vasta: si tratta di coloro che nel 2021 hanno dichiarato redditi tra i 25 mila e i 65 mila euro. I contribuenti che hanno conseguito ricavi o compensi inferiori ai 25 mila hanno invece ancora tempo: per loro l’obbligo scatta, infatti, dal 1° gennaio 2024.
Oltre coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 25 mila euro, tra chi è escluso dall’e-fattura sono anche i seguenti titolari di partita Iva:
– gli operatori del settore sanitario che, per i noti vincoli in materia di privacy posti dal Garante, non possono emettere fattura elettronica per le prestazioni professionali i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (art. 10-bis, D.L. n. 119/2018);
– i piccoli produttori agricoli: in questo caso, l’esclusione riguarda l’obbligo di fatturazione in generale (di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).

Il modo più veloce per adempiere all’obbligo della fatturazione elettronica è dunque quello di dotarsi di un software specifico, capace di inviare le e-fatture a norma di legge permettendo una gestione del business interamente digitale. Alcuni sono gratuiti, come quello predisposto dall’Agenzia delle Entrate, reperibile a questo indirizzo.
E la marca da bollo? La legge impone, infatti, l’applicazione della marca da bollo da 2 euro per tutte le fatture emesse di importo superiore a 77,47 euro. Con l’introduzione della fattura elettronica l’applicazione della marca da bollo diventa virtuale attraverso il sistema dell’Agenzia delle entrate, inserendo ogni trimestre il codice tributo adeguato nel modello F24.

Chi non si adeguerà andrà incontro a una sanzione; ma per quanto riguarda il terzo periodo d’imposta, quello cioè da luglio a settembre, è stato previsto un regime transitorio in cui le fatture potranno essere emesse entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In questo caso, le sanzioni non verranno applicate. Da ottobre in poi, invece, anche per i forfettari le sanzioni e le tempistiche saranno quelle già previste per la fatturazione tardiva o per la totale omissione (dal primo gennaio 2024 per chi ha il predetto limite di ricavi o compensi a 25 mila euro), e partono da un minimo di 500 euro (l’importo varia dal 90 al 180% dell’Iva in fattura). Ma se la violazione non incide ai fini della determinazione dei redditi, l’ammenda sarà tra i 250 euro e i duemila. Infine, ammenda variabile dal 5 al 10% dei corrispettivi non registrati (considerando sempre un minimo di 500 euro) per tutte le operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva e a Reverse Charge.

 

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