Nei cimiteri di Venezia gli animali potranno riposare accanto ai loro proprietari

06.10.2026 – 09:30 – Nei cimiteri comunali di Venezia sarà possibile conservare le ceneri degli animali d’affezione accanto alla sepoltura dei loro proprietari. È quanto stabiliscono le nuove disposizioni adottate dal Comune, che regolamentano per la prima volta una possibilità finora non disciplinata, fissando modalità, limiti e requisiti per la collocazione delle urne. Una scelta che riconosce il legame affettivo tra persone e animali, mantenendo però le ceneri sempre separate dalle spoglie umane.

La nuova disciplina è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’assessore ai Servizi per il cittadino Paolino D’Anna e l’assessore all’Ambiente Paolo Romor, insieme ai dirigenti e ai direttori del Comune coinvolti nell’elaborazione delle disposizioni.

“Con questa nuova disciplina affrontiamo un tema che riguarda un legame sempre più riconosciuto nella società e che merita di essere accompagnato da regole precise – dichiara l’assessore all’Ambiente Paolo Romor – La possibilità di conservare le loro ceneri accanto alla sepoltura della persona consente di dare una risposta a questa sensibilità, mantenendo al tempo stesso ben chiari i principi di tutela, decoro e rispetto degli spazi cimiteriali. È una disciplina voluta dalla nostra amministrazione che mette ordine in una materia nuova, garantendo procedure certe, tracciabilità e soluzioni compatibili con le caratteristiche dei nostri cimiteri”.

La misura non introduce vere e proprie sepolture per animali all’interno dei cimiteri. L’urna avrà infatti una funzione esclusivamente accessoria e commemorativa rispetto alla sepoltura della persona e dovrà rimanere fisicamente separata dalle spoglie umane. Non potrà quindi essere collocata nello spazio destinato al feretro, alle ceneri o ai resti della persona. Per ciascuna sepoltura sarà consentita una sola urna, nella quale potranno essere conservate le ceneri di un massimo di due animali d’affezione. Le modalità di collocazione cambieranno in base al tipo di sepoltura. Nel caso delle sepolture a terra, l’urna potrà essere sistemata in un apposito vano ricavato nella lapide o nel copritomba. Per loculi, ossari e cinerari potrà essere collocata all’esterno della lastra di chiusura, mentre nelle tombe di famiglia dovrà essere prevista in uno spazio apposito e distinto.

In ogni situazione il gestore dei servizi cimiteriali dovrà verificare la compatibilità tecnica dell’intervento, oltre alla stabilità e alla sicurezza della collocazione. Le nuove regole si applicheranno ai cimiteri comunali di Venezia, compreso il cimitero lagunare di San Michele, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli manufatti e delle relative tutele. Non è previsto un modello obbligatorio per l’urna. Il contenitore dovrà però essere realizzato con materiali resistenti e idonei alla conservazione nel tempo e avere dimensioni non superiori a 25 centimetri per lato, salvo una diversa valutazione tecnica del gestore. L’urna dovrà essere fissata stabilmente e riportare una targhetta con la dicitura “URNA CINERARIA ANIMALE”, il codice identificativo assegnato e, facoltativamente, il nome dell’animale.

Anche per le iscrizioni sulle tombe sono previsti limiti precisi. Sulla lapide non potranno essere inserite epigrafi dedicate all’animale né fotografie che lo ritraggano da solo. Sarà invece consentita una fotografia della persona sepolta insieme al proprio animale. La disciplina riguarda gli animali detenuti per compagnia o per ragioni affettive. Tra quelli indicati rientrano cani e gatti, conigli domestici, piccoli roditori, uccelli da compagnia, pesci ornamentali, tartarughe e piccoli rettili domestici. Restano esclusi gli animali da allevamento o destinati alla produzione alimentare, la fauna selvatica o protetta e gli animali le cui dimensioni non siano compatibili con le modalità di collocazione stabilite.

Le ceneri dovranno provenire esclusivamente dalla cremazione individuale dell’animale effettuata in un impianto autorizzato. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione che ne certifichi la provenienza. È previsto quindi un sistema di identificazione e tracciabilità delle urne. La domanda potrà essere presentata dal concessionario della sepoltura oppure da un altro soggetto che abbia titolo sulla stessa. Nel caso in cui il concessionario sia deceduto, saranno necessari gli assensi degli altri aventi titolo. L’animale dovrà essere appartenuto al defunto, al concessionario oppure a uno degli altri soggetti titolati sulla sepoltura.

Non sarà necessario che la persona sepolta abbia espresso in vita la volontà di collocare accanto alla propria tomba l’urna dell’animale. La richiesta potrà essere presentata anche successivamente dagli aventi titolo. Non è previsto inoltre uno specifico requisito di residenza nel Comune di Venezia: ciò che rileva è la presenza della sepoltura in un cimitero comunale e il titolo del richiedente rispetto alla stessa. Per la collocazione dell’urna sarà applicata una tariffa che comprenderà l’istruttoria della domanda, l’annotazione nei registri cimiteriali e le operazioni di posa e di eventuale successiva rimozione.

Le nuove disposizioni disciplinano anche le situazioni in cui la sepoltura venga successivamente interessata da traslazioni, estumulazioni, esumazioni, riduzione dei resti o lavori di manutenzione. In questi casi l’urna potrà essere rimossa temporaneamente e affidata alla custodia del gestore. Successivamente potrà essere ricollocata presso la nuova sepoltura, se tecnicamente compatibile, oppure ritirata dagli aventi titolo.

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