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Il demonio e la protezione internazionale. Diritto 4.0

30.01.2022 – 11.28 – Quando il diavolo ti stermina la famiglia, l’unica soluzione è quella di lasciare la propria terra africana ed entrare clandestinamente in Italia per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale. Il primo a morire è stato il padre, guaritore di indemoniati ucciso dal demonio stesso. Poi è capitato al fratello che, proseguendo l’attività paterna, ne ha condiviso la sorte. A questo punto, allo sfortunato protagonista di questa vicenda non è restato che fuggire dal suo Paese d’origine per non essere a sua volta ucciso dal demonio.
Prima fugge nel Mali, poi in Libia e, infine, raggiunge il suolo italiano dove richiede il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ma la Commissione territoriale è perplessa. Non tanto perché ritiene che il demonio possa attraversare a sua volta il mare Mediterraneo e raggiungere comunque il malcapitato, ma perché giudica il racconto inverosimile. E, così, respinge la richiesta.

Il fuggitivo, temendo le rappresaglie del maligno, che era rimasto ad attenderlo in Patria, ricorre ai giudici della Cassazione per insistere con la sua richiesta. Afferma che è in Italia da due anni, dove lavora stabilmente acquisendo delle competenze professionali. Deposita dei diplomi di corsi in lingua italiana e un brevetto per operatore di muletto e saldatore meccanico, nonché le buste paga e altra documentazione lavorativa. È sufficiente essersi integrato nel Paese d’accoglienza per potervi rimanere?

I giudici osservano che, in tema di protezione umanitaria, non è sufficiente valutare il grado di integrazione raggiunta, ma è necessario anche esaminare la situazione personale del richiedente e quella del suo Paese d’origine. Quanto al Paese africano d’origine, sulla base di documentazione proveniente da organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, nessuna criticità viene rilevata. Quanto alla situazione personale del richiedente, le persecuzioni demoniache vengono giudicate del tutto inverosimili. La sua richiesta viene pertanto nuovamente respinta, a nulla valendo il percorso di integrazione compiuto durante la permanenza sul suolo italiano. (Cassazione Civile, ord. n. 5382/20)

di Guendal Cecovini Amigoni

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