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Diritto 4.0: Facebook e il confine tra critica e diffamazione

26.06.2022 – 22.29 – Tutto comincia dalla morte di un orso. Il plantigrado viene abbattuto in Trentino e un utente di Facebook, all’interno di un gruppo a lui dedicato, posta la sua reazione all’accaduto. La coamministratrice del gruppo non condivide la posizione ed inizia a definirlo, di fronte ai 2.000 iscritti al gruppo, come “bimbominkia”. Dalla definizione di Wikipedia, (https://it.m.wikipedia.org/wiki/Bimbominkia) “Nel gergo di internet bimbominkia (a volte riportato con la grafia bimbominchia e abbreviato con le sigle BMK e BM) è un termine con connotazione negativa che indica un utente, spesso adolescente, di scarsa cultura e capacità linguistica. …” Insomma, trattasi di un insulto bello e buono.

La vittima degli insulti chiede giustizia e la “leonessa da tastiera” viene condannata per il reato di diffamazione aggravata continuata. Forse pentita di avere mandato “un saluto dai bimbominkioni Animalardosi”, l’imputata ritiene comunque ingiusta la condanna e si rivolge alla Corte di Cassazione chiedendone l’annullamento. Innanzitutto, la condannata si difende invocando il proprio “diritto di critica”, che ha fatto assolvere molti altri felini dei social. Eppoi, suvvia, chiamare qualcuno “bimbominkia”, non sarebbe particolarmente offensivo. Senza tener conto che la persona offesa era un personaggio politico noto a livello nazionale, che la aveva provocata.

I giudici della Cassazione sottolineano che il diritto di critica deve essere esercitato entro determinati limiti, tra i quali vi è quello della continenza, non potendo la critica trascendere nello scherno e nella derisione. Nel nostro caso, del tutto correttamente i giudici che hanno scritto la sentenza di condanna hanno osservato che detto limite non è stato rispettato, poiché chiamare qualcuno “bimbominkia” nei messaggi rivolti agli oltre duemila appartenenti al gruppo Facebook significa definirlo come mentalmente ipodotato. Insomma, criticare è lecito, offendere non lo è mai. E se il limite tra critica e offesa è incerto, consiglio a tutti la prudenza. (Cass.  n. 12826m 18 gennaio 2022/05 aprile 2022)

di Guendal Cecovini Amigoni

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